Accesso Documentale

Ultima modifica 29 dicembre 2020

Il Comune di Guspini garantisce l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

L'accesso documentale, ossia il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e DPR 184/2006. Per lo stesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione di documenti amministrativi o di estrarne copia.

È considerato documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Tutti i documenti dell'Amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per regolamento, fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso".

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Il Comune di Guspini non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso.

La visione dei documenti è gratuita.

L'estrazione di copia, che può essere in carta libera o autenticata (soggetta alla vigente normativa fiscale), avviene previo pagamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura.

Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

Nel caso di silenzio oltre il  termine di trenta giorni dalla richiesta, lo stesso equivale, a tutti gli effetti, a provvedimento di diniego d'accesso.

La domanda, che può essere portata a mano al Protocollo dell'Ente ovvero inviata a mezzo posta o per via telematica, può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore.

Visualizza il regolamento

Modulistica disponibile

Modulo richiesta accesso agli atti

Tutela dell'accesso documentale

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di diniego implicito per decorrenza dei termini di 30 gg. senza che l’Ente abbia dato riposta, il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale e al Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al  D.Lgs n .104/2010.  


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