Circoli privati

Ultima modifica 13 maggio 2020

Circolo privato.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci.

Principali riferimenti normativi
- Art. 18 della Costituzione
- D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235
- Art. 24 Legge Regionale 18.05.2006, n. 5

Le tipologie di circoli sono due:
1) Circoli non aderenti a Enti e organismi che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal ministero degli interni;
2) Circoli aderenti a Enti e Associazioni riconosciute dal Ministero degli interni.
La scelta di aderire o meno ad Enti riconosciuti è libera ma dalle due forme organizzative derivano importanti conseguenze sul piano amministrativo, in relazione ad alcune attività che possono essere esercitate, in quanto per i circoli aderenti sono previste disposizioni più favorevoli in merito alle possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci iscritti.

Pertanto:
I circoli che non somministrano ai propri soci alimenti e bevande, sia aderenti o non aderenti e Enti e Associazioni riconosciute hanno diritto di associarsi liberamente, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione, senza alcuna formalità e senza obbligo di autorizzazione (ora comunicazione di inizio attività ai sensi dellì’articolo 19 Legge 241/90) da parte del Comune.
Se, però, intendono somministrare alimenti e bevande ai soci iscritti, per esercitare l’attività di somministrazione, devono presentare al comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19, legge 241/90 trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività di somministrazione (ai sensi dell’art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Comunicazione
Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare:
- requisiti morali;
- ubicazione e superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico – sanitaria, sicurezza e prevenzioni incendi;
- di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ossia non deve esercitare attività lucrativa).

Allegati alla Comunicazione
Alla comunicazioni vanno allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di affiliazione ad un Ente o associazione con finalità assistenziali, culturali, sportive, ecc. riconosciuta dal Ministero degli Interni (l’elenco di tali Enti è consultabile in Internet)
- atto costitutivo e statuto con l’indicazione delle cariche sociali, debitamente firmati (sono sufficienti copie semplici, non occorre copia autenticata);
Per poter presentare la comunicazione il circolo deve essere già formalmente costituito ed aderente.
N.B. I circoli non aderenti devono sottostare alla programmazione comunale e, in quanto tali, non possono avvalersi del meccanismo semplificato della DIA (dichiarazione inizio attività) ma devono ottenere una autorizzazione amministrativa alla somministrazione (che rientra nei parametri numerici). Tuttavia, allo stato attuale, ancorché i parametri numerici siano stati aboliti con la deliberazione della Giunta Regionale n.15/15 del 19.04.2007, si ritiene che sia necessario approvare un piano di programmazione delle attività di pubblico esercizio esistenti sul territorio al fine di programmare in maniera razionale il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Requisiti professionali
Nel regime previgente alla Legge regionale Sardegna n.5/2006 occorreva distinguere:
1) se l’attività di somministrazione veniva svolta direttamente dal Presidente del Circolo o da personale del circolo, senza affidarla a terzi e senza fini di lucro, non erano necessari requisiti professionali;
2) viceversa, se la somministrazione veniva svolta e gestita da soggetti terzi, configurandosi un’attività di impresa, occorreva possedere uno dei requisiti professionali previsti dall’art.2, comma 4 della legge regionale n. 5/2006 e precisamente:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

Novità introdotta dalla legge regionale n.5/2006 e dalle direttive regionali
Per i circoli privati che svolgono attività di somministrazione, la Legge Regionale sarda sopra citata, all'art. 24, ha previsto l'obbligo del possesso del requisito professionale.
Lo stesso obbligo è stato poi ribadito dalle linee guida, approvate con deliberazione G.R. n° 49/21 del 28/11/2006 il cui articolo 3 dispone:
1. I soggetti di cui all’art. 1 [esercizi non aperti al pubblico, ndr] che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo al comune del luogo ove è ubicata l’attività, una comunicazione ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2006. La stessa può essere presentata su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore;
3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 5/06".

Requisiti dei locali
Sono previsti dall’art.22 della legge regionale n. 5/2006 che, nell’indicare i requisiti che devono essere dichiarati nella comunicazione, impropriamente parla di “destinazione d’uso”.
Trattandosi di attività non commerciale in senso stretto si ritiene che sia possibile avviare l’attività in qualunque immobile indipendentemente dalla destinazione d’uso.Occorre comunque che il locale sia accatastato ed in possesso del certificato di abitabilità / agibilità; occorre inoltre che sia sorvegliabile ai sensi del D.M. 564/92.

Requisiti igienico sanitari per il locale adibito a somministrazione
Per il locale in cui si somministra occorre rispettare i requisiti di idoneità igienico sanitaria previsti dalle vigenti norme, che vanno auto certificati mediante notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004, da presentarsi in n° 3 copie. Il modello richiesto dalla Asl6 corrisponde all'allegato E1 previsto dalla modulistica Suap regionale, corredato dalla seguente documentazione:
- Planimetria dei locali quotata (cioè con l’indicazione delle dimensioni dei vani) e arredata;
- Relazione tecnica descrittiva degli impianti, attrezzature, tipologie dei prodotti somministrati e delle relative preparazioni (ove previste) sottoscritta dal titolare;

Da ricordare:
♦ i locali di somministrazione non devono avere accesso diretto dalla pubblica via (es. strade, piazze o altri luoghi pubblici);
♦ devono essere privi di pubblicità esterna;

Inoltre:
♦ è vietata, anche in forma saltuaria, la somministrazione a soggetti diversi dai soci, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e la chiusura dell’attività :
♦ i non soci possono accedere solo accompagnati da soci qualora si trovino in fase di ammissione a circolo stesso ( ad es. per attività di propaganda e siano in procinto di presentare la domanda di tesseramento).
♦ I soci aderenti dovrebbero essere almeno in numero di 100 (non esiste però alcuna disposizione normativa che richieda tale adempimento), ma si ritiene che il Comune non possa direttamente operare alcun controllo, né richiedere l’elenco dei soci, anche per ovvi motivi si tutela della riservatezza, anche alla luce dei principi codificati nel D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nel caso di controlli operati dagli organi addetti alla vigilanza non è inoltre prevista alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata ottemperanza alla richiesta di esibire l’elenco dei soci.

E’ da notare, infine, che con recenti sentenze, ad esempio TAR Lazio 21 aprile 2005, n.2970, la giurisprudenza ha attenuato la rigidità dei suddetti principi sostenendo che l’estensione dei servizi di somministrazione effettuata a favore di:
• persone invitate dai soci e presenti occasionalmente;
• coloro che sono muniti di tessera di appartenenza all’associazione nazionale di categoria o di altri circoli locali aderenti alla stessa;
• coloro che sono in fase di ammissione al circolo e pertanto dotati di tessera provvisoria

Non sono elementi sufficienti per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico esercizio. Queste sentenze rendono comunque sempre più ardua l’attività di controllo degli agenti accertatori che devono prestare la massima attenzione sulle modalità di intervento all’interno dei circoli privati.


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