IMU 2020

Ultima modifica 2 agosto 2022

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha rinnovato la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità, di cui la principale è l’abolizione dal 1° gennaio 2020 della IUC (ad eccezione della TARI) che è sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.

Ecco di seguito i punti salienti della nuova normativa:


- SCADENZE DEI PAGAMENTI
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Scadenza: 16 giugno 2020 (acconto) e 16 dicembre 2020 (saldo). 

Come si paga: Con il modello di versamento F24.

 Per la compilazione del modello F24 è possibile utilizzare l'applicativo messo a disposizione dal Comune.  

      

   
- ABITAZIONE PRINCIPALE
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
In particolare, si evidenzia che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).


- ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (con le relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.


- CONTRIBUENTI ISCRITTI ALL’AIRE

Scompare l’agevolazione per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.


- CONIUGI SEPARATI
Cambia qualcosa per i coniugi separati, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU (ad eccezione di quelle “di lusso” ).

 

- IMMOBILI IN LOCAZIONE FINANZIARIA
La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.


- AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI
Cambia la definizione di area pertinenziale. In base alla nuova legge l’area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente all’immobile di cui è pertinenza.


- RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili
L’inabitabilità o inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma coninterventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Per poter usufruire di tale agevolazione va presentata richiesta cosi come indicato nell’art. 1, comma 747, lettera b) della legge 160/2019 e nell’art.6 del Regolamento Imu comunale, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 16/04/2020)


- IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.
La norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni.
E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.


- FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (BENI-MERCE)
Importante novità per i beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati.
Detti fabbricati, finora esenti IMU, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta, con aliquota del 1‰
Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.


- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- Data l’abolizione della TASI i fabbricati rurali strumentali siti nel comune di Guspini sono soggetti a IMU, con aliquota del 1‰


- TERRENI AGRICOLI
E’ confermata l’esenzioni relativa ai terreni agricoli, essendo il Comune di Guspini compreso nell’elenco di cui alla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
 

- DICHIARAZIONE IMU

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.

 

- ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO
 Art.177 del Decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Esenzioni dall’imposta municipale propria - IMU per il settore turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



- ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 

- VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2020 

 

 

Per quanto sopra non esplicitato, si deve far riferimento alla legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti , e al regolamento comunale che disciplina il tributo.

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Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Entrate.
Durante questo periodo di emergenza Covid seguire le seguenti modalità di contatto (Area Economico Finanziaria).
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Domande Frequenti (FAQ)


01-Sono residente all'estero come posso effettuare il pagamento di IMU e TASI?
Per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)   I versamenti Imu e Tasi possono essere effettuati tramite bonifico direttamente in favore di Comune di Guspini servizio tesoreria ( codice BIC BPMOIT22XXX), utilizzando il codice IBAN IT89L0101543900000070188769.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla "IMU" o "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
• l'annualità di riferimento;
• l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. 

- per la quota riservata allo Stato (IMU su fabbricati di cat. D), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.


02-Cosa si intende per abitazione principale?
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.


03-Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione principale?
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.


04-Quali sono i codici tributo per la compilazione manuale dell'F24?
I codici tributo IMU per il pagamento mediante modello F24, sono i seguenti:

3912 - Imu - abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 - Imu - fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 - Imu - terreni (destinatario il Comune)
3916 - Imu - aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 - Imu - altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925 - Imu - fabbricati di cat. D (destinatario lo Stato)
3930 - Imu - fabbricati di cat. D (destinatario il Comune)

 

 

 


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