Pagamento verbali al Codice della Strada

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2020, 12:49

Pagamento su accertamento di violazione:

L'accertamento di violazione (l'avviso trovato sul parabrezza dell'auto) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l'inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo.
Questo avviso può essere pagato entro 10 giorni dalla data apposta senza aggravio di spese, se non quelle dello stampato, previste in delibera comunale pari a euro 1 (uno), dopo questo periodo inizia la procedura di notificazione del verbale alla residenza del proprietario del veicolo, pertanto all'importo indicato sull'avviso saranno aggiunte le spese di procedura e di notifica ed eventualmente le spese di raccomandata di avviso di giacenza presso l'ufficio postale, cosidetto CAD o le spese di raccomandata di avviso di notifica a persona autorizzata diversa dall'intestatario, cosidetto CAN.
Avverso l'accertamento di violazione non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.
Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso di violazione corrispondano: data dell'accertamento, targa e tipo del veicolo.

Le modalità di pagamento sono:

  • Presso un Ufficio Postale utilizzando un bollettino postale in bianco e inserendo i dati riportati sul retro del preavviso. Intestazione: "Comune di Guspini - Servizio di Tesoreria" - N. di C/C: "16160095" - causale di versamento: numero e data dell'avviso di violazione, tipo veicolo e numero di targa, dati della patente del trasgressore;
  • Con bonifico bancario inserendo tutti i dati sopra indicati per il pagamento con bollettino di c/c/p;
  • Presso il Comando Polizia Locale di Guspini esibendo l'avviso lasciato sul parabrezza del veicolo, la patente di guida del trasgressore e la carta di circolazione del veicolo.

Con l'entrata in vigore del DL 69/2013 - decreto del fare, convertiro nella Legge n. 98 del 09.08.2013 se il pagamento avviene entro 5 giorni solari dalla notifica (ricevimento) del verbale l'importo da pagare sarà ridotto del 30% rispetto alla sanzione prevista, oltre alle spese accessorie e di notificazione. La riduzione non è applicabile alle spese accessorie sostenute dall'Ente.

Si ha diritto di pagare con la riduzione del 30% anche avendo ricevuto il solo avviso di contestazione, ma scaduto il termine di 10 giorni non è più possibile pagare la sanzione ma si dovrà attendere la notifica del verbale al proprietario del veicolo.

Pagamento su verbale notificato tramite posta:

Con l'entrata in vigore della Legge 98/2013 sopra indicata, se il verbale viene pagato entro il termine di 5 giorni solari dalla contestazione o notifica si ha diritto alla riduzione del 30%. Se viene pagato tra il 6° giorno ed il 60° giorno dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per una somma pari al minimo edittale della sanzione prevista, cui devono essere aggiunte le spese accessorie e di notifica, oltre alle eventuali spese per il CAD o per il CAN sopra indicati. Le modalità di pagamento sono le stesse dell'accertamento di violazione, descritte nel paragrafo precedente.
Nella notifica per posta è allegato al verbale il bollettino postale da completare con l'importo dovuto, in base alle indicazioni in esso riportate. La maggiorazione sarà dovuta solo a seconda delle modalità di avvenuta notifica:

  • A - deve essere aggiunta la somma di € 4,30 quando il postino, non trovando a casa il destinatario o qualcuno atto a ricevere, deposita la raccomandata presso l'ufficio postale che, a sua volta, invia una nuova raccomandata di avviso di giacenza.
  • B - deve essere aggiunta la somma di € 3,60 quando il postino consegna la raccomandata ad un familiare convivente, presso la residenza dell'intestatario della notifica. Ai sensi della Legge 31/2008 l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata.
  • C - non deve essere aggiunta alcuna somma quando il postino, consegna la raccomandata direttamente all'intestatario della raccomandata.

Pagamento su verbale contestato a mano al momento dell'accertamento della violazione:

Quando il verbale è contestato e notificato a mano al momento dell'accertamento della violazione, lo stesso può essere pagato con le stesse modalità sopra indicate. Entro i 5 giorni si ha diritto alla riduzione del 30%, dal 6° al 60° giorno al pagamento in misura ridotta, per una somma pari al minimo edittale della sanzione prevista, cui devono essere aggiunte le sole spese stampati (euro 1,00), se il trasgressore è anche il proprietario del veicolo, altrimenti sul verbale verranno aggiunte le spese di notifica. Le modalità di pagamento sono le stesse dell'accertamento di violazione, descritte nel paragrafo precedente.
 

Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto ricorso al Prefetto o entro il termine di 30 giorni in alternativa al Giudice di Pace.


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