Regolamento Servizio Mensa

Regolamento per il funzionamento del servizio di ristorazione scolastica

Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 09:30

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24-04-2025

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Titolo 1 -Premessa. Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica fornito alle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie a tempo pieno e secondarie di primo grado esistenti nel territorio comunale, qualora venga istituito il rientro pomeridiano e richiesto il servizio.

2.Il Servizio di ristorazione scolastica, costituisce uno dei servizi offerti dal Comune di Guspini, a supporto dell’istruzione. L’Amministrazione si propone, in attuazione alle disposizioni della L. R. 31/1984 “Nuove norme sul Diritto allo studio”, di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e di favorire il proseguimento delle attività didattiche nel pomeriggio.

Titolo 2 -Descrizione del servizio

Art. 1  - Finalità del servizio

Il Servizio ha le seguenti finalità:

  1. integrare il tempo del pasto nel tempo della scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l’integrazione al sistema scolastico;
  2. favorire lo svolgimento dell’attività scolastica al pomeriggio;
  3. perseguire una corretta alimentazione ed il rispetto delle norme igienico sanitarie avvalendosi della collaborazione e consulenza con il Servizio Igiene e Sanità pubblicadella Azienda Socio-sanitaria Locale competente;
  4. elevare il livello qualitativo dei pasti sia dal punto di vista nutrizionale che del loro gradimento mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare;
  5. promuovere l’adozione di abitudini alimentari corrette per salvaguardare la salute e per prevenire patologie cronico degenerative;
  6. privilegiare gli interventi di sostenibilità ambientale come il biologico, la “filiera corta” e la riduzione degli sprechi.
  7.  
Art. 2 Destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono:

  1. gli alunni, compresi stranieri, extracomunitari e nomadi che occasionalmente transitano nel territorio comunale, purché regolarmente iscritti nelle scuole pubbliche di Guspini di ogni ordine e grado, laddove è previsto il servizio mensa;
  2. il personale scolastico (docenti e collaboratori), avente diritto secondo quanto previsto dalla vigente normativa ministeriale;
  3. Il personale docente addetto alla sorveglianza degli alunni durante la refezione, usufruisce del servizio 1 per turno, oltre l’eventuale presenza dell’insegnante di sostegno.
Art. 3 Modalità di gestione del servizio

Il servizio di ristorazione scolastica può essere gestito secondo le seguenti modalità:

  1. Gestione diretta con produzione dei pasti presso il centro cottura comunale con proprio personale di ruolo e non; 
  2. Gestione in appalto con produzione dei pasti unicamente presso il centro cottura comunale;
  3. Gestione in appalto con produzione dei pasti presso il centro cottura della ditta appaltatrice;
  4. Gestione in appalto con produzione dei pasti in parte presso il centro di cottura comunale e parte presso il centro di cottura della ditta appaltatrice;
  5. Gestione in concessione del servizio con produzione dei pasti unicamente nel centro cottura comunale, ovvero unicamente nel centro cottura del concessionario ovvero con produzione dei pasti parte nel centro cottura comunale e parte in quello del concessionario.
Art. 4 Valutazione della qualità del servizio
  1. In qualsiasi momento l’Ente può svolgere verifiche sulla qualità e l’efficacia del servizio reso, sia autonomamente che su segnalazione dell’utenza o dei competenti organi scolastici.
  2. Il controllo del rispetto delle norme igienico sanitarie e delle qualità organolettiche delle derrate e degli alimenti elaborati vengono demandate agli organi competenti.
  3. Su richiesta degli organi collegiali può essere istituita una Commissione. 

Titolo 3 -Norme relative alla fruizione

Art. 5 Modalità di fruizione del servizio
  1. Per poter usufruire del servizio di ristorazione, rientrante tra i servizi a domanda individuale, l’utente deve obbligatoriamente presentare formale richiesta utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio assegnatario del procedimento, secondo le modalità in esso contenute. Nessun utente potrà usufruire del servizio mensa senza la necessaria iscrizione.
  2.  Gli studenti che usufruiscono del servizio sono tenuti alla contribuzione economica. La contribuzione dell’utenza è fondamentale per poter garantire l’erogazione del servizio.
Art. 6 Prenotazione dei pasti
  1. L’Ente, ai fini dell’ordinativo dei pasti e della rilevazione giornaliera delle presenze, utilizza preferibilmente sistemi informatizzati che prevedono la prenotazione del pasto a cura dell’utente entro un orario determinato.
  2. La prenotazione del pasto è obbligatoria e necessaria al fine di procedere alla preparazione e alla somministrazione dello stesso.
  3. La rilevazione delle presenze in mensa, anche al fine di contrastare eventuali disguidi legati alla trasmissione dei dati o alla rilevazione medesima, potrà essere effettuata altresì dall’affidatario del servizio e/o, in caso di necessità, dall’istituto scolastico.
  4. La modalità di prenotazione del pasto da parte dell’utenza viene stabilita dalla Giunta Comunale tra le seguenti opzioni:
    • prenotazione giornaliera del pasto: ogni utente deve segnalare giornalmente la presenza in mensa;
    • comunicazione giornaliera dell’assenza in mensa: ogni utente, considerato presente di default, deve segnalare l’assenza in mensa.
  5. Qualora un alunno non usufruisca della mensa senza che ne sia stato dato avviso entro i temini e con le modalità stabilite dall’Ente, il pasto preparato, anche se non consumato, sarà comunque addebitato.
Art. 7 Diete differenziate
  1. In base all’esigenze dell’utenza, è possibile somministrare diete che si differenziano dal menù standard approvato: diete sanitarie o diete etico-religiose.
  2. Intolleranze alimentari, diabete e casi similari: eventuali situazioni di intolleranza alimentare, allergia alimentare, diabete o casi similari, devono essere preventivamente segnalate e documentate a cura delle famiglie mediante presentazione di idonea certificazione medica.
  3. Diete in bianco: per una eventuale dieta in bianco è sufficiente la segnalazione tempestiva al servizio Pubblica Istruzione che si farà carico di darne comunicazione alla cucina per gli adempimenti di competenza. Qualora occorra protrarre la dieta in bianco per più di due giorni, si dovrà presentare relativa certificazione medica con l’indicazione della durata e degli alimenti consentiti.
  4. Diete speciali per motivi religiosi o similari: sulla base di una richiesta dei genitori, adeguatamente motivata, che specifichi la necessità di escludere determinati alimenti, per motivi religiosi o per altre situazioni non connesse a specifiche patologie, l’Amministrazione potrà eccezionalmente prendere in considerazione la possibilità di sostituire tali alimenti, a condizione:
    • che la sostituzione non contrasti con i principi della scienza dell’alimentazione;
    • che sia fatta un’adeguata valutazione nutrizionale da parte di un dietologo incaricato dai genitori, i quali provvederanno ad inoltrare all’Ufficio Pubblica Istruzione la dieta sostitutiva;
    • che la proposta di variazione della Tabella Dietetica sia approvata dall’ASL;
    • che la sostituzione non ostacoli la normale produzione dei pasti;
    • che la sostituzione non comporti spese aggiuntive. 
  5. L’utente è consapevole che nel caso in cui siano presenti intolleranze alimentari potrà non essere garantita un’ampia varietà al menù.
  6. L’Ente, nel caso di diete speciali per motivi religiosi o similari, ha facoltà di individuare specifiche tariffe contributive.
Art. 8 Informazioni
  1. L’Ente assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento a:
    • variazione delle condizioni economiche;
    • variazione delle modalità di pagamento;
    • variazione delle modalità di erogazione del servizio;
    • tabella dietetica;
    • provenienza dei cibi;
    • ogni altra comunicazione che si ritiene di rendere nota agli utenti.

Titolo 4 -Contribuzione dell’utenza

Art. 9 Regime tariffario
  1. La richiesta del servizio di ristorazione scolastica comporta un vincolo contrattuale e il conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti.
  2. La contribuzione dell’utente è basata sui pasti effettivamente consumati e/o prenotati e non disdetti per tempo.
  3. Il concorso dell’utente – residente nel Comune di Guspini - alla spesa del servizio di mensa avverrà sulla base delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.
  4. La Giunta comunale, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, determina le quote di contribuzione per il servizio di ristorazione scolastica sulla base delle fasce di valore dell’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente).
  5. Possono usufruire del servizio anche gli utenti non residenti nel Comune, fissando per gli stessi, quale quota di contribuzione, il costo massimo previsto dal regime tariffario vigente.
  6. Il costo dei pasti prodotti per il personale scolastico avente diritto, grava parzialmente sul Ministero, e la restante parte sull’Ente.
Art. 10 Agevolazioni
  1. E’ prevista una riduzione del 15%, a partire dal secondo iscritto, per le famiglie che hanno almeno due figli che usufruiscono del servizio mensa cinque volte la settimana (scuola dell’infanzia o scuola a tempo pieno). Nessuna riduzione è prevista in altri casi.
  2. Il Comune riconosce l’assegnazione ad una tariffa agevolata differente rispetto a quella corrispondente alla situazione ISEE, su richiesta degli interessati, a seguito di presentazione di specifica relazione del Servizio Sociale che rileva la particolare situazione (economica, sociale, sanitaria ecc.) del richiedente. I destinatari della specifica agevolazione, sono i nuclei familiari nei quali:
    • un componente abbia perso un posto di lavoro nell’anno scolastico di riferimento, es. licenziamento, mancato rinnovo contrattuale;
    • eventuali ulteriori e gravi situazioni economiche e familiari.
  3. La domanda di agevolazione tariffaria, formalmente presentata, ha validità temporale limitata all’anno scolastico in corso ed è resa attiva dal primo giorno successivo al rilascio della certificazione da parte del Servizio Sociale.
  4. Le agevolazioni/riduzioni tariffarie di cui al presente articolo valgono esclusivamente per i residenti nel Comune di Guspini.
  5. L’Ente ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle riferite alle quote di contribuzione (agevolazioni, dati ISEE).
Art. 11 Pagamento dei pasti
  1. Per l’addebito del costo dei pasti ad ogni songolo utente, l’Ente si avvale preferibilmente di sistemi informatizzati, anche integrati con i sistemi di cui al p.to 1 del precedente Articolo 6.
  2. I pasti devono essere pagati anticipatamente, in modo tracciato e riferito ad ogni singolo utente, attraverso la piattaforma PagoPA o eventuali ulteriori piattaforme di pagamento accreditate a livello nazionale.
  3. Dall’importo versato anticipatamente, sarà scalato giornalmente il costo dovuto per il pasto prodotto per ogni singolo utente.
  4. A conclusione dell’anno scolastico, le eventuali somme residue resteranno disponibili per l’annualità successiva, sempre che venga confermata l’iscrizione al servizio di mensa.
  5. Nel caso di cessazione definitiva del servizio, il credito residuo sarà rimborsato, previa formale istanza, in base a quanto disposto dal vigente Regolamento per la discipina delle entrate comunali.
Art. 12 Gestione delle morosità e recupero crediti
  1. Il Servizio Pubblica Istruzione, in fase di controllo, sollecita il pagamento.
  2. In caso di mancato pagamento, riferito all’anno scolastico concluso, dopo aver esperito le procedure previste, nei confronti degli utenti che risulteranno comunque morosi, si potrà procedere:
    • a) Al recupero delle somme attraverso la compensazione di eventuali crediti che le famiglie degli utenti devono percepire dal Comune come per es. crediti per contributi scolastici;
    • b) Al recupero coattivo del credito vantato dall’Ente.

Titolo 5 -Disposizioni finali

Art. 13 Contratto d’utenza
  1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate al momento dell’iscrizione, formalizzata sull’apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d’utenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile e della vigente normativa.
Art. 14 Rinvio
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al codice civile e alle leggi in vigore che disciplinano la materia.
Art. 15 Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento, che consta di n. 15 articoli, entrerà in vigore successivamente all’assolvimento delle disposizioni in materia di pubblicazione.
  2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

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