Accesso Civico Generalizzato

Ultima modifica 29 dicembre 2020

L'Accesso Civico Generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n. 33/2013), è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs. n. 33/2013.
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati 
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico generalizzato devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Guspini per la riproduzione su supporti materiali
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il Servizio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico generalizzato è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tutela dell’Accesso Civico generalizzato
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Si può impugnare la decisione del Responsabile del Procedimento o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Documenti disponibili

 

modulo richiesta riesame accesso civico generalizzato
20-09-2021

Allegato formato odt

Modulo richiesta Accesso Civico
20-09-2021

Allegato formato odt


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